Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme di terzi, ometta di adempiere alle obbligazioni assunte, incorrendo peraltro nel sistematico protesto di cambiali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione nei confronti del professionista che attraverso annunci sui giornali reclutava collaboratori per il recupero di crediti, ai quali faceva versare cospicue somme in garanzia, faceva svolgere l’attività lavorativa mai provvedendo alla loro retribuzione e, quando richiesto, emetteva e consegnava agli stessi assegni andati sistematicamente protestati). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 luglio 1998).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 244 del 29 Novembre 2001 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Luglio 1998 (cancellazione)
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