Avvocato – Procedimento disciplinare – Comparizione dell’incolpato – Impedimento – Richiesta di rinvio – certificato medico – Mancata dimostrazione dell’impedimento – Rigetto.

L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare e la conseguente richiesta di rinvio non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da un certificato medico che, pur attestando la presenza di una patologia, non dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire. (Nella specie il certificato riferiva del luogo in cui il professionista era stato visitato, prescriveva un periodo di riposo di 10 giorni ma non attestava un assoluto impedimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 luglio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CASALINI), sentenza del 29 novembre 2001, n. 244

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 244 del 29 Novembre 2001 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Luglio 1998 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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