Avvocato – Procedimento disciplinare – Impedimento del difensore – Richiesta di rinvio – Visita medica – Mancanza di certificazione – Rigetto.

Non costituisce motivo adeguato per accogliere la richiesta di rinvio, presentata dal ricorrente, l’asserita impossibilità di partecipare all’udienza da parte del difensore per visita medica specialistica, ove la medesima non sia stata documentata da certificazione medica ma dalla mera dichiarazione dello stesso difensore. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 11 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CASALINI), sentenza del 17 novembre 2001, n. 243

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 17 Novembre 2001 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 11 Dicembre 1999
Giurisprudenza CNF

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