Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità – Natura – “Decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Atto endoprocedimentale – Conseguenze – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Censure di merito – Inammissibilità

La delibera consiliare di avvio del procedimento disciplinare costituisce mero atto endoprocedimentale prodromico, modificabile e revocabile in ogni momento dallo stesso Consiglio, mediante il quale il C.O.A., verificata la semplice rilevanza disciplinare dei fatti segnalati con l’esposto, si limita ad enunciare sommariamente i fatti dei quali il professionista sarà chiamato a rispondere e a darne comunicazione all’interessato, al fine di garantire il corretto instaurarsi del contraddittorio e di consentire il pieno esercizio delle facoltà difensive. Essa, pertanto, non può essere assolutamente considerata, ai fini della relativa impugnabilità, quale “decisione” ex art. 50 R.D.L. n. 1578/33, essendo il termine utilizzato dal legislatore riferibile alle sole decisioni che concludono il procedimento, ossia a quei provvedimenti motivati, caratterizzati, ai sensi dell’art. 51 r.d. n. 37/34, dalla esposizione dei fatti, dall’indicazione dei motivi e dal dispositivo.

La delibera di apertura del procedimento disciplinare è atto dovuto, espressione di uno dei poteri propri del Consiglio, con la quale non si manifesta, neppure per implicito, alcuna statuizione sulla colpevolezza del professionista e, pertanto, su di essa non può essere consentita alcuna valutazione in ordine alla fondatezza dell’accusa prima ancora che un giudice, domestico o terzo che sia, si sia pronunziato.

Qualora si voglia riconoscere che un atto endoprocedimentale adottato a tutela delle garanzie dell’incolpato possa essere considerato impugnabile d’innanzi all’organo giurisdizionale sopraordinato, il potere di questo non può che essere limitato ad un controllo di mera legalità della delibera qualificato dal riscontro di esistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento, non potendo certamente estendersi al merito e, quindi, ai fatti concernenti la fondatezza dell’incolpazione ed a tutti quelli che direttamente o indirettamente a tale tema si colleghino. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 6 aprile 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), decisione del 27 giugno 2011, n. 85

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 27 Giugno 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 06 Aprile 2010
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment