È irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare la mancanza di un esposto; infatti, secondo il disposto dell’art. 38, 3° comma l.p., il C.d.O. può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 11 dicembre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 17 Novembre 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 11 Dicembre 1999
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