Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che prima denunci il comportamento insolente del magistrato, per il quale peraltro a seguito della denuncia sia stato attivato un procedimento disciplinare da parte del C.S.M., e successivamente ritragga la denuncia tessendo lodi nei confronti del medesimo magistrato. Infatti, l’avvocato, influente professionista e rappresentante sindacale, prima di qualsiasi azione avrebbe dovuto verificare la fondatezza delle accuse che andava ad esternare pubblicamente, ben consapevole peraltro del credito che le stesse avrebbero avuto nell’ambiente giudiziario, vista la sua notorietà. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 26 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. ZURLO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 245
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 29 Novembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 26 Novembre 1997
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