È disciplinarmente rilevante il comportamento dell’avvocato che nei rapporti con la controparte ponga in essere molteplici azioni giudiziali (atti di precetto), per ottenere il pagamento di fatture relative al medesimo rapporto obbligatorio. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento, anche in considerazione della specifica richiesta del cliente- creditore in ordine alla adozione di tale strategia difensiva). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 18 dicembre 1997).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 239 del 17 Novembre 2001 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 18 Dicembre 1997 (censura)
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