E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 60 r.d.37/1934) perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 3 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GALATI), sentenza del 28 dicembre 2001, n. 311
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 311 del 28 Dicembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 03 Maggio 2000
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