Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Espressioni offensive – Minacce di azioni e denunce – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

È consentito al difensore di rivolgere alla controparte l’intimazione a tenere particolari comportamenti (adempimenti) sotto comminatoria di azioni, denunce o altre sanzioni purchè non sproporzionate o vessatorie. Pertanto è deontologicamente corretto il comportamento del professionista che, accortosi di azioni volte a sottrarre beni alla garanzia del creditore suo cliente, abbia minacciato la controparte, in caso di inadempimento, di sporgere querela per il reato di truffa, insolvenza e bancarotta fraudolenta. (Accoglie il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma, 14 gennaio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. RUGGERI), sentenza del 8 novembre 2001, n. 233

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 233 del 08 Novembre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997
Giurisprudenza CNF

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