È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63 r.d. n.37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente dal praticante abilitato al patrocinio che, come tale, non è iscritto all’albo professionale). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma,13 luglio 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 08 Novembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Luglio 2000
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