Avvocato – Procedimento disciplinare – Praticante avvocato abilitato al patrocinio – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63 r.d. n.37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente dal praticante abilitato al patrocinio che, come tale, non è iscritto all’albo professionale). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma,13 luglio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 8 novembre 2001, n. 232

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 08 Novembre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Luglio 2000
Giurisprudenza CNF

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