Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 37 r.d.l. 1578/33 per il deposito della decisione del consiglio dell’ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall’albo non ha natura perentoria e la sua inosservanza non determina la nullità del provvedimento adottato, ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione dinanzi al C.N.F.. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 20 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGIERI), sentenza del 8 novembre 2001, n. 231
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 08 Novembre 2001 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 20 Dicembre 2000 (cancellazione amm.va)
0 Comment