È legittima l’adozione di un diverso sistema di votazione tra il primo scrutinio ed il ballottaggio quando lo stesso sia stato determinato per esigenze tecniche-operative. Deve pertanto considerarsi valida la consultazione elettorale nella quale al primo turno siano state utilizzate schede che, oltre a spazi liberi, contengano le liste prestampate dei candidati, mentre al ballottaggio siano state utilizzate schede bianche , non contenenti i nomi dei candidati, non avendo il consiglio la possibilità di conoscere in anticipo quanti e chi, superato il primo turno, avrebbe voluto partecipare al ballottaggio. (Rigetta il ricorso avverso operazioni elettorali C.d.O. di Palermo, 1 -2 febbraio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 8 novembre 2001, n. 226
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 226 del 08 Novembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 02 Febbraio 2000
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