E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi ex art. 63, I comma, d.p.r. n. 37/34, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi, 30 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. ZURLO), sentenza del 6 novembre 2001, n. 225
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 225 del 06 Novembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 30 Marzo 2000
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