Al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, e di consentire quindi a quest’ultimo di far valere senza alcun condizionamento o limitazione le proprie ragioni, deve ritenersi sufficiente la chiara contestazione dei fatti addebitati e la possibilità, per l’incolpato stesso, di fornire ogni elemento di giustificazione e di chiarimento a sua difesa. Va pertanto esclusa la violazione del diritto di difesa quando i diritti dell’incolpato siano stati sufficientemente tutelati dal rispetto delle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, la formalità della citazione, i termini di comparizione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al C.N.F. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 10 dicembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), decisione del 1° giugno 2011, n. 84
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 01 Giugno 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 10 Dicembre 2009
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