Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte i magistrati e i terzi – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Percosse alla controparte – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni offensive e minacciose nei confronti della controparte peraltro aggredendola e provocandogli lievi lesioni. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 15 dicembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 19 ottobre 2001, n. 223

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 223 del 19 Ottobre 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 15 Dicembre 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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