Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 24 maggio – 18 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2001, n. 218
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 19 Ottobre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 18 Ottobre 1999
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