Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento delle mandato ricevuto – Assunzione di incarico contro un ex cliente – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici l’avvocato che non si presenti a un’udienza di esecuzione provocando così grave pregiudizio al suo cliente, che accetti di agire giudizialmente nei confronti di un suo cliente e usi espressioni sconvenienti e offensive nei confronti della controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 22 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 ottobre 2001, n. 212

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 19 Ottobre 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 22 Dicembre 1999 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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