Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte i magistrati e i terzi – Rapporti tra magistrati ed avvocati – Espressioni sconvenienti nei confronti di un Giudice di Pace e del C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento che viola i principi di lealtà e correttezza l’avvocato che negli atti di causa ripetutamente rivolga al Giudice di pace espressioni sconvenienti e non consone ai rapporti che devono intercorrere tra magistrati e avvocati e che ripetutamente usi espressioni offensive nei confronti dei componenti del C.d.O.. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 3 luglio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. LUBRANO), sentenza del 19 ottobre 2001, n. 211

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 19 Ottobre 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 03 Luglio 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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