Pone in essere un comportamento che viola i fondamentali principi deontologici l’avvocato che nell’esecuzione delle funzioni di curatore fallimentare si appropri più volte di somme di spettanza del fallimento. (Nella specie in considerazione della stato di salute dell’incolpato la sanzione della cancellazione è stata sostituita con la sanzione della sospensione per un anno). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 12 marzo 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. BONZO), sentenza del 13 ottobre 2001, n. 208
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 13 Ottobre 2001 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 12 Marzo 1997 (cancellazione)
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