Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che chieda compensi sproporzionati rispetto all’attività svolta e comunque non giustificabili in relazione alle tariffe professionali applicabili. (Nella specie la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro è stata sostituita con la più lieve sanzione della censura ). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia 7 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CASALINI), sentenza del 13 ottobre 2001, n. 206
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 13 Ottobre 2001 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 07 Giugno 1999 (sospensione)
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