Non può essere iscritto all’albo degli avvocati, per mancanza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata, come accertato discrezionalmente dall’ordine territoriale, il professionista che prima ancora dell’iscrizione all’albo abbia usato illegittimamente il titolo di avvocato dando luogo ad una ipotesi di esercizio abusivo della professione e che si sia altresì reso responsabile di oltraggio a pubblico ufficiale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Camerino , 21 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 13 ottobre 2001, n. 204
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 13 Ottobre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Camerino, delibera del 21 Aprile 1999
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