Va dichiarato inammissibile il ricorso redatto e sottoscritto esclusivamente dal difensore dell’incolpato che risulti sfornito della procura speciale, mancante sia a margine sia in calce all’atto, né contenuta nella forma notarile in atto separato ed allegato, atteso che l’art. 60 del R.D. n. 37/1934 prevede espressamente l’assistenza del professionista incolpato da parte di un avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 R.D. n. 1578/1933 munito di mandato speciale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 9 dicembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), decisione del 1° giugno 2011, n. 82
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 01 Giugno 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 09 Dicembre 2009
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