La condanna agli effetti civili da parte del giudice penale ha efficacia di giudicato in sede disciplinare

La sentenza penale definitiva che, dopo la condanna in primo grado, proscioglie l’imputato per amnistia o prescrizione, contestualmente pronunciandosi sulle restituzioni o il risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile (art. 578 cpp) ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Gagliano), sentenza n. 269 del 20 giugno 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 106 del 27 marzo 2024.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 269 del 20 Giugno 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 15 Marzo 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 28316 del 04 Novembre 2024 (accoglie)
Giurisprudenza CNF

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