Nel caso di uso di espressioni sconvenienti e offensive nei confronti di un cliente, deve essere prosciolto dagli addebiti contestati l’avvocato quando sussistano notevoli dubbi sulla veridicità degli episodi denunciati. (Nella specie è stata revocata la sanzione disciplinare della censura). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TESTA), sentenza del 13 ottobre 2001, n. 199
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 13 Ottobre 2001 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Maggio 2000 (censura)
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