La sospensione volontaria dall’albo è una decisione che non deve essere motivata e può essere assunta dal professionista in qualsiasi momento. Da quel momento in poi sono inibite attività sia giudiziali che una serie di attività stragiudiziali rientrando tra quella elencata dall’art. 2 comma 6 L n.247/2012 e dai commi 5 e 6 dell’art.36 CDF.
Nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato è comunque tenuto all’osservanza di alcuni obblighi; per l’effetto, anche sull’avvocato sospeso il consiglio disciplinare ha comunque poteri disciplinari e sanzionatori fino alla cancellazione definitiva dall’albo.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Iannone), decisione n. 32 del 8 giugno 2023
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