Nel processo disciplinare, il proscioglimento nel processo penale dell’avvocato per condotta riparatoria ex art. 162 ter CP non determina automaticamente l’assenza di responsabilità disciplinare, a meno che la sentenza penale non affermi esplicitamente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. Le violazioni deontologiche sono valutate autonomamente rispetto agli aspetti penalmente rilevanti dei fatti. La riparazione del danno causato può avere un effetto attenuante sulla sanzione disciplinare, ma non nega l’esistenza o la veridicità dei fatti che hanno causato il danno. La valutazione della responsabilità disciplinare richiede un esame complessivo della condotta dell’avvocato, considerando non solo la gravità dei fatti addebitati ma anche altri criteri, come l’assenza di precedenti disciplinari, il comportamento processuale dell’incolpato, e altri aspetti rilevanti..
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Gubitosi), decisione n. 24 del 9 maggio 2023
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