Nell’ambito del procedimento disciplinare, la violazione delle norme deontologiche deve risultare dal complesso delle prove raccolte. Il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che dispone di ampio potere discrezionale nella valutazione delle prove, permette di utilizzare le risultanze istruttorie acquisite anche in sede penale per la ricostruzione fattuale della condotta addebitata, mantenendo l’autonomia nella valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto, come peraltro più volte ribadito dal CNF anche con la sentenza n. 28 del 6/5/2019.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Cuomo, rel. Vozza), decisione n. 22 del 9 maggio 2023
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