Non incorre nella violazione dell’art. 27 del Codice Deontologico Forense (Doveri di informazione) l’avvocato che utilizza la piattaforma di messaggistica istantanea whatsapp come mezzo di prevalente comunicazione con il proprio cliente, anche ai fini di informarlo sugli sviluppi del mandato ricevuto; l’uso della messaggistica, infatti, consentendo una comunicazione più immediata e veloce, rappresenta une vero e proprio mezzo di comunicazione avente valore legale.
(In termini, cfr. Sentenza CNF del 20-2-2021 n. 28)
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Marotta), decisione n. 2 del 16 febbraio 2023
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