Poiché nel procedimento a carico degli avvocati il giudice disciplinare può, entro il limite della ragionevolezza, individuare l’esatta configurazione della violazione in clausole generali oppure in norme deontologiche speciali, non è irragionevole ravvisare in un comportamento integrante una violenza sessuale a danno di terzi l’illecito, di carattere generale, di cui all’art. 9, comma 2, del codice deontologico (violazione dei doveri di probità, dignità e decoro al di fuori dell’attività professionale), punito più severamente di quello, più specifico, di cui all’art. 63 dello stesso codice (rapporti con i terzi), sanzionato con il semplice avvertimento. (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Rossetti), sentenza n. 26369 del 10 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 26369 del 10 Ottobre 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 86 del 22 Marzo 2024
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