Assunzione di incarichi contro una parte già assistita: la rinuncia al mandato solo dopo l’esposto disciplinare non attenua, di per sè, la sanzione

La successiva rinuncia al mandato non elide né attenua necessariamente il disvalore della condotta dell’avvocato che, in violazione dell’art. 68 cdf, presti la propria assistenza in favore di uno dei coniugi o conviventi in controversie di natura familiare dopo averli assistiti congiuntamente (Nel caso di specie, l’avvocato aveva assunto incarico professionale di difesa in un procedimento di divorzio giudiziale dopo aver assistito entrambi i coniugi durante il procedimento di separazione consensuale e, solo dopo aver avuto contezza dell’esposto da parte dell’altro coniuge, aveva rinunciato al mandato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha escluso che tale successiva condotta dell’incolpato rilevasse ai fini di una ulteriore attenuazione della sanzione irrogatagli dal CDD, pertanto confermata anche in parte qua).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 261 del 14 giugno 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 14 Giugno 2024 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 12 Novembre 2021 (censura)
Giurisprudenza CNF

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