Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all’esito del dibattimento: art. 26 Regolamento CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 242 del 4 giugno 2024.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Favi), sentenza n. 49 del 27 marzo 2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 04 Giugno 2024 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 15 Settembre 2023 (radiazione)
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