La condanna penale dell’incolpato prosciolto in sede deontologica comporta la riapertura d’ufficio del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo di proscioglimento, è riaperto nel caso di successiva condanna penale per reato non colposo fondata sui medesimi fatti (art. 55 co. 1 lett. b L. n. 247/2012) e in tale caso la prescrizione dell’azione disciplinare è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (art. 56 co. 2 L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 240 del 4 giugno 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 04 Giugno 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 10 del 06 Luglio 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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