Avvocati stabiliti: anche un solo giudizio patrocinato in assenza d’intesa con un avvocato iscritto all’albo pregiudica la dispensa dalla prova attitudinale

L’avvocato stabilito può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale ed essere quindi integrato con l’iscrizione nell’albo degli avvocati, allorché ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dall’art. 12 D.Lgs. n. 96/2001, ovvero: 1) un valido titolo professionale conseguito nel Paese d’origine; 2) l’esercizio della professione forense in Italia: a) di durata non inferiore a tre anni dalla data di iscrizione nell’albo speciale scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. Conseguentemente, allorché l’avvocato stabilito abbia patrocinato anche un solo giudizio senza la necessaria dichiarazione d’intesa con un Avvocato iscritto all’Albo ordinario (art. 8 D.Lgs. n. 96/2001), risulta violato il requisito del regolare esercizio della professione forense in Italia nel rispetto della legge forense e del codice deontologico, sicché il COA può legittimamente respingere la domanda di dispensa in parola ai sensi dell’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 96/2001, quindi senza necessità di attendere l’esito dell’eventuale procedimento disciplinare avviato per violazione dell’art. 36 cdf (“Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 239 del 4 giugno 2024

NOTA:
In senso conforme, Cass. n. 34961/2023, Cass. n. 16255/2023, CNF n. 31/2022, CNF n. 249/2021, CNF n. 27/2021, Cass. n. 3706/2019, CNF n. 82/2018.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 239 del 04 Giugno 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 22 Novembre 2022 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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