L’avvocato stabilito può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale ed essere quindi integrato con l’iscrizione nell’albo degli avvocati, allorché ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dall’art. 12 D.Lgs. n. 96/2001, ovvero: 1) un valido titolo professionale conseguito nel Paese d’origine; 2) l’esercizio della professione forense in Italia: a) di durata non inferiore a tre anni dalla data di iscrizione nell’albo speciale scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. Conseguentemente, allorché l’avvocato stabilito abbia patrocinato anche un solo giudizio senza la necessaria dichiarazione d’intesa con un Avvocato iscritto all’Albo ordinario (art. 8 D.Lgs. n. 96/2001), risulta violato il requisito del regolare esercizio della professione forense in Italia nel rispetto della legge forense e del codice deontologico, sicché il COA può legittimamente respingere la domanda di dispensa in parola ai sensi dell’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 96/2001, quindi senza necessità di attendere l’esito dell’eventuale procedimento disciplinare avviato per violazione dell’art. 36 cdf (“Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 239 del 4 giugno 2024
NOTA:
In senso conforme, Cass. n. 34961/2023, Cass. n. 16255/2023, CNF n. 31/2022, CNF n. 249/2021, CNF n. 27/2021, Cass. n. 3706/2019, CNF n. 82/2018.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 239 del 04 Giugno 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 22 Novembre 2022 (cancellazione amm.va)
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