Procedimento disciplinare: la cancellazione o radiazione dell’interessato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF

Qualora, nelle more del procedimento disciplinare (ivi compreso il giudizio di impugnazione dinanzi al CNF), l’incolpato non appartenga più all’Ordine forense (art. 24 co. 1 L. n. 247/2012), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas judicandi nei confronti degli incolpati è strettamente ed indissolubilmente collegata alla permanenza della loro iscrizione negli Albi o Registri forensi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Cosimato), sentenza n. 238 del 4 giugno 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 04 Giugno 2024 (estinzione) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 04 Giugno 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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