Deve essere dichiarata la nullità della decisione disciplinare emessa con la presenza di un consigliere ricusato per il quale il C.d.O. non abbia peraltro attivato la procedura prevista dall’art. 54 r.d.l.37/1934 che prevede la comunicazione alle parti e al ricusato dell’atto di ricusazione, l’invito al ricusato di fornire le proprie deduzioni, lo svolgimento delle indagini occorrenti e la decisione sull’istanza di ricusazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 12 maggio 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 13 Ottobre 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 12 Maggio 1999
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