Ai sensi dell’art. 56 co. 1 L. n. 247/2012, la prescrizione non estingue la violazione deontologica, ma solo l’azione disciplinare.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Cataldi), sentenza n. 27284 del 22 ottobre 2024
NOTA
Esattamente in termini, Cass. n. 26999/2024, Cass. n. 14957/2023, CNF n. 239/2017.
Conseguentemente, si è ritenuto che l’intervenuta prescrizione relativa ad un illecito deontologico impedisca sì che questo assurga a vero e proprio precedente disciplinare, ma non escluda comunque la valutazione complessiva di quel comportamento ex art. 21 cdf ai fini della quantificazione della sanzione relativa ad un ulteriore e diverso illecito imputabile al medesimo incolpato (CNF n. 191/2020, Cass. n. 29878/2018, CNF n. 74/2017).
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 27284 del 22 Ottobre 2024 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 99 del 27 Marzo 2024
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