Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza e lealtà – Rapporti con i praticanti – Responsabilità disciplinare del dominus – Attività del praticante in mancanza dello jus postulandi – Illecito deontologico – Sussiste.

Viola i principi deontologici e deve risponderne disciplinarmente l’avvocato che consapevole del fatto che il praticante non abbia lo jus postulandi, sottoscriva anch’esso la procura ricevuta dal praticante avallando l’attività svolta da quest’ultimo pur non avendone il titolo. (Nella specie è stata ritenuta congrua per entrambi la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma 14 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 191

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 03 Ottobre 2001 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Ottobre 1999 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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