Procedimento disciplinare: obbligo di restituzione documenti al cliente e presunzione di non colpevolezza

Secondo il principio accusatorio che informa il procedimento disciplinare, la violazione dell’art. 33 cdf (“Restituzione di documenti”) presuppone la prova dell’inadempimento all’obbligo stesso, quindi dell’esistenza di documenti in possesso dell’avvocato e asseritamente non consegnati al cliente o alla parte assistita (Nella specie, l’avvocato aveva restituito il fascicolo al cliente, ma era stato comunque sanzionato per non aver restituito ulteriori -ma neppure individuati- atti di causa, di cui tuttavia non vi era prova che fosse in possesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell’incolpato annullando in parte qua la sanzione irrogatagli dal CDD).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 230 del 31 maggio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 31 Maggio 2024 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 16 Luglio 2019 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment