La pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione (art. 30 c.p.) non incide sul mantenimento dell’iscrizione all’Albo e la sua durata è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense (art. 54, co. 4, L. n. 247/2012). Tale disciplina, invece, non si applica alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.), la quale comporta infatti l’inibizione del pieno esercizio dei diritti civili, con conseguente necessità di cancellazione dall’Albo professionale per perdita del requisito previsto dall’art. 17 co. 1 lett. d) L. n. 247/2012.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 229 del 31 maggio 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 266 del 30 dicembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 229 del 28 dicembre 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 229 del 31 Maggio 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 26 Settembre 2023 (cancellazione amm.va)
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