Pone in essere un comportamento che viola i principi deontologici di correttezza e lealtà il praticante abilitato che sottoscriva una procura per attività da svolgersi presso un tribunale dove lo stesso non abbia lo jus postulandi essendo iscritto presso l’ordine del distretto di un altro tribunale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma 14 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 191
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 03 Ottobre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Ottobre 1999
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