La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 cdf) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il termine prescrizionale decorre dalla fine del triennio utile per adempiere all’obbligo formativo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Atzori), sentenza n. 227 del 27 maggio 2024
NOTA:
In senso conforme,
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 199 del 28 ottobre 2022; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 98 del 23 maggio 2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 227 del 27 Maggio 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 05 Aprile 2019 (avvertimento)
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