E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi ex art. 63, I comma, d.p.r. n. 37/34, perchnon iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 30 gennaio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. LUBRANO), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 190
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 03 Ottobre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 30 Gennaio 2001
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