Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale di assoluzione che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso

In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: in deroga alla generale previsione dell’art. 653 c.p.p., soltanto l’accertamento con sentenza penale irrevocabile che “il fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” ha efficacia di giudicato, preclusivo di un’autonoma valutazione dei fatti ascritti all’incolpato da parte del giudice della deontologia, effetto che non determinano, invece, le diverse formule assolutorie “il fatto non costituisce reato o illecito penale” o il fatto “non è previsto dalla legge come reato” ovvero di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (la quale ultima, peraltro, non ha nemmeno natura assolutoria), che riconoscono l’ontologia del fatto escludendone la sola rilevanza penale, sicché l’organo disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico, giacché gli stessi fatti irrilevanti in sede penale ben possono, invece, essere idonei a ledere i princìpi della deontologia professionale e dar luogo, pertanto, a responsabilità disciplinare.

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Campese), sentenza n. 26999 del 17 ottobre 2024

Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment