Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente incassate peraltro apponendo la firma dello stesso sulla girata all’incasso di un assegno. (Nella specie in considerazione della resipiscenza del professionista e della successiva restituzione delle somme trattenute è stata ritenuta congrua la sanzione della cancellazione dall’albo in sostituzione della radiazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 17 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 189
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 03 Ottobre 2001 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 17 Luglio 2000 (radiazione)
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