Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viene meno ai doveri di correttezza e lealtà l’avvocato che notifichi un ricorso per sequestro inaudita altera parte, a terzi debitori, ingenerando in questi la convinzione dell’esistenza di un sequestro in effetti non concesso. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine 19 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCICCO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 187
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 03 Ottobre 2001 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 19 Novembre 1999 (censura)
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