Vìolano l’art. 52 cdf le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente sconveniente ed offensivo e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica e di confutazione delle tesi difensive dell’avversario, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, dello scherno, del biasimo e della deplorazione dell’avvocato della controparte (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto al Collega avversario: “…Lei dispone di un conto corrente bancario, vero collega?”, nonché “…garbo ed educazione dei quali evidentemente risulta sprovvista”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 217 del 27 maggio 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 217 del 27 Maggio 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 53 del 06 Agosto 2019 (sospensione)
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