Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza e lealtà – Apertura di un conto corrente all’estero per far depositare somme di terzi frutto di corruzione – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viene meno al decoro e alla dignità professionale l’avvocato che si adoperi per aprire, a favore di un terzo, un conto corrente all’estero con la consapevolezza dell’utilizzo illecito del conto stesso. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 maggio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCICCO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 186

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 03 Ottobre 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Maggio 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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