Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza e correttezza – Mancato adempimento del mandato ricevuto – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto così provocando la cancellazione di una causa. (Nella specie, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 8 maggio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 184

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 03 Ottobre 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 08 Maggio 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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