Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto così provocando la cancellazione di una causa. (Nella specie, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 8 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 184
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 03 Ottobre 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 08 Maggio 2000 (sospensione)
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