Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato (art. 51 L. n. 247/2012, art. 4 Reg. CNF n. 2/2014).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 196 del 13 maggio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 13 Maggio 2024 (respinge) (richiamo)
- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera n. 6 del 10 Febbraio 2023 (richiamo)
Giurisprudenza CNF

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