Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, senza data).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ORSONI), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 183
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 03 Ottobre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 03 Ottobre 2000
0 Comment